lunedì, 23 dicembre 2024
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Data di pubblicazione: 01 luglio 2024
Data di riferimento: 01 luglio 2024

Digitalizzazione appalti (contenitore)

DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 01/07/2024 

Digitalizzazione appalti pubblici, proroga di alcuni adempimenti e indicazioni operative alle stazioni appaltanti.

CLICCA QUI per leggere il comunicato del Presidente dell'ANAC.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 20/03/2024

CLICCA QUI per leggere le FAQ dell'ANAC sulla digitalizzazione degli appalti pubblici.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 06/02/2024

IN ALLEGATO la tabella dell'ANAC sulle procedure operative per gli affidamenti sotto i 5.000 euro.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 05/02/2024

La verifica dei requisiti prima della stipula del contratto di affidamento di un appalto.

CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di Luca Leccisotti.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 31/01/2024

Stazioni appaltanti qualificate, indicazioni per confermare di disporre di piattaforma certificata

Sono oltre 3.100 le stazioni appaltanti qualificate che ad oggi, 31 gennaio 2024, hanno confermato ad Anac, attraverso il sistema "Qualificazione stazione appaltanti", la disponibilità e l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. 

Con il Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2024, l’Autorità fa presente che per le Stazioni Appaltanti e le centrali di committenza che non avessero provveduto ad accedere al sistema entro il 31 gennaio 2024 confermando l’utilizzo di piattaforma certificata, tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro Anac delle piattaforme certificate.

IN ALLEGATO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/01/2024 con le indicazioni in merito al requisito relativo alla disponibilità di una piattaforma digitale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 22/01/2024

L’affidamento diretto fuori MEPA nell’era della digitalizzazione

(Luca Leccisotti)

 

Il punto di partenza normativo è fondamentale per capire come si devono muovere i RUP nei periodi di caos normativo e procedurale. Anche perché, in questi frangenti, proliferano i pareri dei ministeri, stravolgendo il normale corso della gerarchia delle fonti normative.

Da dove si parte? Da qui: legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 450, modificata dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che recita “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione … omissis”.

Quindi, la legge già menzionata è ancora in vigore, in quanto non abrogata dal D.lgs. 36/2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e, pertanto, si possono ancora effettuare acquisti fino a € 5.000,00 fuori dal Mepa.

Con l’entrata in vigore, il 01/07/2024, del nuovo D.lgs. 36/2023 fino al 31/12/2023 nulla era cambiato in merito. Nulla.

Dal 1° gennaio 2024 pareva di sì. Scrivo “pareva” perché non sono d’accordo con l’esternazione di un ministero…

Da inizio anno è diventato obbligatorio utilizzare piattaforme certificate anche solo per l’ottenimento dei CIG. Il problema nasce perché ANAC ha stabilito di mettere ko la piattaforma degli smartcig. Di conseguenza ogni piccolo acquisto per poter essere concluso, doveva transitare obbligatoriamente all’interno delle piattaforme (poche) certificate.

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con il parere n. 2196/2023 del 27/07/2023, in buona sostanza ritiene che l’art. 25 del nuovo Codice, nella misura in cui presuppone, dal primo gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento, abrogherebbe implicitamente la deroga contenuta nell’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che giustappunto fissava nell’importo dell’affidamento pari o superiore a 5.000 euro il presupposto per far scattare l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Di fatto però, l’ANAC il 10 gennaio 2024 corre ai ripari con il comunicato del Presidente sull’utilizzo dell’interfaccia web PCP provvisoria per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Nel comunicato scrive: “L’Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento”.

“Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”. A decorrere dal 1° ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate.

Una deroga a tempo. Dicono…e nel frattempo ha riacceso la piattaforma degli smartcig unicamente per la consultazione!

Diciamo che già è un grande passo in avanti poter richiedere CIG in modalità avulsa dalle piattaforme certificate per gli acquisti infra € 5.000, ma se questa famosa PCP di ANAC fosse funzionante con costanza, non richieda più informazioni e dati assolutamente abbondanti e fuori luogo, sarebbe davvero un aiuto concreto e reale per i RUP che quotidianamente si occupano anche di questi microacquisti.

Però, alla fine della fiera, oggi per gli acquisti infra € 5.000 si può procedere fuori dalle piattaforme certificate e il relativo CIG si potrà richiedere sulla PCP di ANAC (con la speranza che giorno dopo giorno funzioni davvero…) senza passare obbligatoriamente dalle piattaforme certificate. Fino al 30 settembre 2024, o almeno così dice ANAC.

Faccio una riflessione, questa digitalizzazione è stata un fallimento: la vera difficoltà oggi è quella di richiedere un CIG e non quella di fare una gara fatta bene. Ed è assurdo tutto questo.

A voi le conclusioni.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 16/01/2024

Acquisti fino a € 5.000: non è stato ripristinato lo smartcig!

(Luca Leccisotti)

 

Assisto, su più testate di riviste di settore, ai proclami di ANAC e del passo indietro fatto in merito allo SMARTCIG “riesumato” dopo il caos degli ultimi giorni.

Purtroppo, non corrisponde al vero.

L’ANAC non ha ripristinato lo SMARTCIG. Che sia chiaro.

Partiamo dall’inizio.

Lo SMARTCIG era una piattaforma semplificata per richiedere i CIG fino a € 40.000, dove era sufficiente inserire poche informazioni e si otteneva il CIG dai 2 ai 5 minuti di operatività del richiedente.

Si inserivano.

- Oggetto dell’appalto,

- Importo

- Tipologia se beni, servizi o lavori

- Flag degli acquisti DPCM

Stop. Anzi, si potevano anche agevolmente modificare.

Ora è tutto stravolto e diventato più complesso, attraverso il processo di digitalizzazione in vigore dal 2024.

Non è stato riattivato lo smartcig, ma la famosa PCP https://portale-servizi.anticorruzione.it/piattaforma-contratti-pubblici è stata resa disponibile “anche” per gli affidamenti fino a € 5.000.

Di norma il CIG, di qualsiasi importo, si deve ottenere dalle piattaforme certificate. Anac permette con questa piattaforma di ottenere un CIG anche in maniera esterna da queste piattaforme.

Il problema è che oggi per richiedere un CIG su questa piattaforma è un’odissea e richiede informazioni assurde e inutili per un affidamento diretto:

- Codice ausa

- Centro di costo

- Funzioni svolte

- Oggetto

- Codice appalto univoco (sic!!!!!!!!!)

- Partecipanti

- Identificativo lotto

- Ccnl di settore

- Categoria

- Localizzazione ISTAT

Avete capito bene, non è uno smartcig come lo si prendeva prima, ma è un labirinto di informazioni e procedure assolutamente sovrabbondanti ed inutili.

Tempistica per ottenere un CIG assolutamente non in linea con l’istruttoria richiesta.

Insomma, una bolgia.

Speriamo in un ripensamento di ANAC con la riesumazione del vecchio smartcig.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 13/01/2024

COMUNICATO DELL'ANAC DEL 12/01/2024 

 

Comuni e digitalizzazione degli appalti: l’acquisizione dei Cig è contestuale all’invio della richiesta

Alcuni comuni hanno riscontrato criticità in questa prima fase di applicazione della digitalizzazione dell’ecosistema dei contratti pubblici.
Riguardo all’auspicata semplificazione del processo di acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro, Anac ricorda che con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, è stato chiarito che l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dell’Autorità, è disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.
Ciò significa che fino a tale data, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, il Cig potrà essere acquisito, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell’affidamento, anche tramite l’interfaccia web messa a disposizione direttamente dall’Autorità tramite la piattaforma contratti pubblici - PCP.

Riguardo i supposti tempi di attesa per l’acquisizione del Cig, derivanti da messaggi fuorvianti presenti in alcune piattaforme, Anac conferma che la piattaforma rilascia il Cig contestualmente all’invio della richiesta.

In relazione alle difficoltà riscontrate nell’accesso a piattaforme certificate di altre regioni, si rammenta che, previo accordo, è possibile avvalersi di una delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato.
L’elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile nel Registro Piattaforme Certificate.

Riguardo l’accesso tramite Spid, si ricorda che in base alla normativa vigente è il sistema che consente a cittadini e imprese di accedere con un’unica username e password a tutti i servizi online delle Pubbliche amministrazioni, in maniera semplice e sicura, da qualsiasi dispositivo. Anche l’Autorità ha adottato questa modalità, insieme ad altri strumenti equivalenti.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 11/01/2024

COMUNICATO DELL'ANAC DEL 10/01/2024

 

Appalti, interfaccia web esteso anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

L’interfaccia web per gli appalti e tutti i contratti pubblici messa a disposizione dalla piattaforma Anac viene estesa anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. 
Lo ha deliberato il Consiglio dell’Autorità Anticorruzione, nella seduta del 10 gennaio 2024, approvando un Comunicato del Presidente.

“Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici”, spiega il Presidente di Anac Giuseppe Busía. “Le disposizioni impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell’operatore economico per le verifiche previste”. 

Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall’applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi. “Le nuove previsioni rappresentano una rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica che, superata l’inziale fase di necessario adeguamento, apporterà notevoli benefici in termini di semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione delle procedure, con evidente e apprezzabile risparmio di costi e tempi”, aggiunge il Presidente Busía. 

“L’Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento”.
“Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”.

Si evidenzia che anche in questo caso la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Anac, attraverso la compilazione dell’apposita scheda (AD5), al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro restano ferme le indicazioni già fornite in merito all’obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante PAD. 

A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati a porre in essere le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell’ecosistema di approvvigionamento digitale.

IN ALLEGATO il testo del comunicato del 10/01/2024 sugli affidamenti sotto 5.000 euro.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 07/01/2024

COMUNICATO DELL'ANAC DEL 05/01/2024

 

Semplificazioni e meno obblighi per le stazioni appaltanti

Semplificazioni in vista per le Stazioni Appaltanti. Da quest’anno, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più trasmettere ad Anac entro il 31 gennaio l’attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell’anno precedente.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, pienamente attuata dall'1 gennaio scorso, viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente. Così pure viene meno l’obbligo di successiva comunicazione dei dati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata attestando l’avvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno. Come pure l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni, secondo la delibera 39/2016 di Anac.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 02/01/2024

COMUNICATO DELL'ANAC DEL 02/01/2024

 

Scatta la digitalizzazione degli appalti: più trasparenza, meno burocrazia

Da oggi 2 gennaio 2024 scatta la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti. La digitalizzazione si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall’altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Pertanto, da domani le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Dal 2 gennaio si registra anche un’altra novità rilevante, che ha impatto non solo sulle amministrazioni ma anche sugli operatori economici che partecipano alle gare: grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema,sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da Anac, strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera). 
I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,) attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Un’ulteriore rilevante novità riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà Anac, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 29/12/2023

Gare di appalto: dal 1° gennaio 2024 ci sarà la pubblicità legale sulla piattaforma dell'ANAC anziché sulla Gazzetta Ufficiale.

CLICCA QUI per leggere la notizia.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 18/12/2023

Dal 1° gennaio 2024 arriva la digitalizzazione integrale degli appalti: arrivano indicazioni congiunte Anac-MIT

CLICCA QUI per leggere e delibere dell'ANAC e del MIT.

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